L’accettazione tacita di eredità
L’accettazione tacita di eredità consiste nel compimento, da parte del chiamato all’eredità, di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede.
Si può avere, pertanto, accettazione tacita dell’eredità quale conseguenza di condotte concludenti che non integrano veri e propri atti formali.
Quali possono essere gli atti ed i comportamenti che comportano accettazione tacita dell’eredità? Vediamo ora alcune ipotesi concrete prese in esame dalla giurisprudenza.
Comportano accettazione tacita dell’eredità i seguenti atti:
- la stipulazione di un concordato con l’Amministrazione delle Finanze in esito ad una procedura diretta all’accertamento di maggior valore (Cass. civ. Sez. II, 18 maggio 1995, n. 5463);
- la costituzione di parte civile diretta ad ottenere il risarcimento del danno, in un procedimento penale promosso dal de cuius;
- la richiesta di voltura catastale degli immobili caduti in successione integrerebbe una ipotesi di accettazione tacita, solamente tuttavia, per il coerede che vi ha provveduto in concreto ovvero che l’ha ratificata o per la quale ha sottoscritto apposita delega (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 6 aprile 2017, n. 8980);
- l’avere impugnato di nullità le disposizioni testamentarie;
- l’aver pagato un debito del de cuius con denaro prelevato dal patrimonio ereditario;
- l’aver riscosso un rateo di pensione dovuto al de cuius;
- la riscossione di somme di pertinenza dell’eredità;
- la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione della proprietà di beni ereditari (Cass. Civ. Sez.II, 27 giugno 2005, n. 13738);
- l’aver concesso ipoteca sui beni ereditari;
- l’aver convenuto in giudizio i coeredi per la divisione giudiziaria dei beni costituenti l’eredità;
- l’esperimento dell'azione di riduzione in forza della quale il legittimario leso o pretermesso agisce per la tutela dei propri diritti (Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18068);
- l’esercizio di azioni non conservative delle quali era già titolare il defunto quali ad esempio azioni di risoluzione o rescissione di un contratto;
- il resistere in un giudizio nel quale il defunto era stato convenuto per sentir dichiarare l’insussistenza di un proprio credito (Cass.Civ. Sez.III, 5 agosto 2005, n. 16595);
- l’aver promosso azione di divisione ereditaria;
- l’aver riassunto un giudizio già iniziato dal defunto assumendo la propria qualità di erede (Cass.Civ. Sez.III, 1 luglio 2005, n. 14081);
- la rinunzia agli effetti di una pronunzia in grado di appello convenuta in una transazione a fronte del trasferimento della proprietà di immobili ereditari in favore di uno degli eredi legittimi è stata reputata tale da determinare in capo a costui l'assunzione della qualità ereditaria (Cass.Civ. Sez.V, 16 maggio 2007, n. 11213);
- la donazione, la vendita e la cessione di diritti ereditari così come anche la rinuncia a diritti successori in forza di corrispettivo comportano accettazione tacita di eredità.
Non comportano accettazione tacita i seguenti atti:
- la semplice presentazione della dichiarazione di successione non comporta accettazione tacita consistendo in un adempimento di natura fiscale (Cass. civ. Sez. II, 27 marzo 1996, n. 2711);
- Il compimento di atti aventi finalità conservativa (Cass. civ. Sez. II, 12 gennaio 1996, n. 178);
- l’aver pagato debiti ereditari con denaro proprio;
- la mancata opposizione all’esecuzione ad un atto di precetto notificato al de cuius;
- l’aver compiuto atti di amministrazione e di conservazione di beni ereditari che rientrano nell’ambito dei poteri del chiamato prima dell'accettazione di cui all’articolo 460 del codice civile: “1. Il chiamato all' eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. 2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. 3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.”. Tra questi rientrano la richiesta di sequestro, la pubblicazione del testamento olografo ed il compimento di concreti comportamenti di amministrazione temporanea.
- l’aver consegnato i beni ereditari all’esecutore testamentario;
- l’aver provveduto alla registrazione ed alla trascrizione del testamento del de cuius.