i legati - Avvocato Successioni Milano - Avv. Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli
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I legati
ADEMPIMENTO DEL LEGATO DI GENERE – ART. 664 C.C.
Art. 664 del Codice Civile - ADEMPIMENTO DEL LEGATO DI GENERE
1. Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all' onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
2. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell' eredità, il legatario può scegliere la migliore.
3. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631.
FORMULA
Lego a Marcella (Nome Cognome) nata a il residente in via n il diritto di piena proprietà di cento pertiche pavesi di terreno coltivato a riso facenti parte della mia tenuta in Robbio Lomellina.
Dispongo che la scelta dei terreni oggetto del presente legato venga effettuata dalla stessa Marcella.
COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE PER TESTAMENTO – ART. 167 C.C.
Art. 167 del Codice Civile - COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE
1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l' accettazione dei coniugi. L' accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
(Articolo così sostituito dall'art. 49, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).
FORMULE
1- Prima soluzione per coloro che ritengono che sia il terzo a costituire il fondo patrimoniale
Costituisco in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi Mevio (Nome Cognome) nato a il e Tizia (Nome Cognome) nata a il residenti in via n. la villa sita in Verbania via Leonardo Da Vinci n. 56 attribuendone la proprietà a titolo di legato ad entrambe i coniugi.
2 – Seconda soluzione per coloro che ritengono che il fondo patrimoniale, essendo una convenzione matrimoniale, debba sempre essere costituito dai coniugi (vedi Diritto notarile – Le lezioni del notaio Vincenzo De paola – successioni - Giuffrè Editore - pagina 224 e seguenti)
Lego ai coniugi Mevio (Nome Cognome) nato a il e Tizia (Nome Cognome) nata a il residenti in via n. il diritto di piena proprietà della villa sita in Verbania via Leonardo Da Vinci n. 56 sotto la condizione risolutiva che essi lo conferiscano in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della loro famiglia entro il termine di sei mesi dall’apertura della mia successione.
COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE PER TESTAMENTO
FORMULA
Istituisco e nomino erede il mio caro amico Tullio Rossi residente in … via … n … subordinatamente alla condizione risolutiva che entro il termine di … dalla mia morte non costituisca una società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione … con sede iniziale nel Comune di … avente per oggetto … con capitale sociale iniziale di Euro … lasciando alla volontà di Tullio la determinazione degli altri elementi indispensabili per la sua costituzione, di guisa che se entro detto termine Tullio non costituirà la società a responsabilità limitata in oggetto la presente disposizione testamentaria sarà risolta espressamente.
DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE – ART. 734 C.C.
Art. 734 del Codice Civile - DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE
1. Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
2. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
FORMULA
Istituisco e nomino eredi ciascuno per la quota di un quarto Mauro (Nome Cognome) nato a il residente in via n. , Francesco (Nome Cognome) nato a il residente in via n. , Gianni (Nome Cognome) nato a il residente in via n. e Roberto (Nome Cognome) nato a il residente in via n. .
Assegno a Mauro il diritto di piena proprietà del mio appartamento in Varallo Sesia via Bonaparte n. 5.
Assegno a Francesco il diritto di piena proprietà della mia cascina in Robbio Lomellina via dei Campi n. 7
Assegno a Gianni il diritto di piena proprietà della mia villa in Vercelli corso Garibaldi n. 8.
Assegno a Roberto tutte le azioni della società ALFA S.P.A. con sede in Milano Piazza Duomo n. 16 delle quali sarò titolare al momento della mia morte.
LEGATO A FAVORE DEL CREDITORE – ART. 659 C.C.
Art. 659 del Codice Civile - LEGATO A FAVORE DEL CREDITO –
1. Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
FORMULA
Lego a Mevio (Nome Cognome) nato a il residente in via n la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
LEGATO ALTERNATIVO – ART. 665 C.C.
Art. 665 del Codice Civile - SCELTA NEL LEGATO ALTERNATIVO
1. Nel legato alternativo la scelta spetta all' onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.
FORMULA
Lego a Silvio (Nome Cognome) nato a il residente in via n a sua scelta o il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Rapallo alla via Garibaldi n. 1 o il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Riccione alla via Cavour n. LEGATO CON FACOLTA’ ALTERNATIVA
FORMULA
Lego a Martino (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di piena proprietà del mio appartamento sito in Milano in via Cavour n. 1 attribuendo al mio unico erede Giovanni la facoltà di corrispondere a Martino una somma di denaro pari al valore commerciale dell’immobile.
LEGATO DI DIRITTO DI ABITAZIONE
FORMULA
Lego a Paolo (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di abitazione vitalizio della mia casa in Roma via Condotti n. 61 con espressa dispensa dall’obbligo di dare cauzione e di fare l’inventario.
LEGATO DI ALIMENTI – ART. 660 C.C.
Art. 660 del Codice Civile - LEGATO DI ALIMENTI -
1. Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall' articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
FORMULA
Lego a carico dei miei eredi l’obbligo di effettuare, a titolo di legato di alimenti, a favore del mio amico Filippo (Nome Cognome) nato a il residente in via n , le somministrazioni indicate nell’articolo 438 c.c.
LEGATO DI AZIENDA
Lego a Carlo (Nome Cognome) nato a il residente in via n l’azienda di cui sono titolare corrente in via n sotto la ditta avente ad oggetto la floricoltura.
Dispongo che dei debiti inerenti all’esercizio della suddetta azienda esistenti al momento dell’apertura della mia successione, sia che risultino dai libri contabili sia nel caso non risultino, risponda entro i limiti del valore dell’azienda legata il solo Carlo.
LEGATO DI CONTRATTO DI COMODATO
Lego a carico del mio erede Mevio (Nome Cognome) l’obbligo di concedere in comodato a Plinio (Nome Cognome) nato a il residente in via n. il mio appartamento sito in Rapallo via Tigullio n. 45 per il periodo di due anni dal giorno dell’apertura della mia successione.
LEGATO DI CONTRATTO DI MUTUO
Lego a carico del mio erede Romano l’obbligo di concedere a mutuo alla mia amica Carla (Nome Cognome) nata a il residente in via n la somma di Euro ( ) al saggio del % ( per cento) annuo, per la durata di anni ( ).
LEGATO DI CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA
Lego a carico del mio erede Giancarlo l’obbligo di costituire una rendita annua di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) a favore di Martina (Nome Cognome) nata a il residente in via n. per tutta la durata della vita di quest’ultima la quale in corrispettivo dovrà alienare a Giancarlo l’appartamento di sua proprietà sito in Santa Margherita Ligure alla via Garibaldi n. 2 per un prezzo non inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).
LEGATO DI CONTRATTO DI VENDITA
Lego a carico del mio erede Francesco l’obbligo di vendere al mio amico Martino (Nome Cognome) nato a il residente invia n l’appartamento di sua proprietà sito in Santa Margherita alla via Garibaldi n. 2 per un prezzo non inferiore ad Euro200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).
LEGATO DI COSA ACQUISTATA DAL LEGATARIO – ART. 657 C.C.
Art. 657 del Codice Civile - LEGATO DI COSA ACQUISTATA DAL LEGATARIO
1. Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell' articolo 686.
2. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall' onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l' acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del
prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall' articolo 651.
Lego al caro Ciro (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Napoli via Foria n. 21.
LEGATO DI COSA DA PRENDERSI DA CERTO LUOGO – ART. 655 C.C.
Art. 655 del Codice Civile - LEGATO DI COSA DA PRENDERSI DA CERTO LUOGO -
1. Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l' intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Lego a Lino (Nome Cognome) nato a il residente in via n l’argenteria che attualmente si trova nel comò della mia casa in montagna in via n .
LEGATO DI COSA DEL LEGATARIO – ART. 656 C.C.
Art. 656 del Codice Civile - LEGATO DI COSA DEL LEGATARIO -
1. Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell' apertura della successione.
2. Se al tempo dell' apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell' onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Nota: il legato di cosa del legatario è valido solo se, come previsto dal secondo comma dell’articolo 656 c.c., la cosa si trova in proprietà del testatore al momento dell’apertura della successione o altrimenti quando la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo e dal testamento risulta che essa è stata legata in previsione di tale evento.
A – prima ipotesi
Lego a mio cugino Gianni (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Sorrento via n .
B – seconda ipotesi
Lego a mio cugino Gianni (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di piena proprietà della casa sita in Sorrento via n che so essere di proprietà di Lino (Nome Cognome)
LEGATO DI COSA DELL'ONERATO O DI UN TERZO – ARTICOLO 651 C.C.
Art. 651 del Codice Civile - LEGATO DI COSA DELL'ONERATO O DI UN TERZO
1. Il legato di cosa dell' onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all' onerato o al terzo. In questo ultimo caso l' onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
2. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Lego al mio caro amico Silvano (Nome Cognome) nato a il residente in via n la piena proprietà dell'appartamento in Roma via Nomentana 11 del quale sono locatario.
LEGATO DI COSA GENERICAMENTE DETERMINATA – ARTICOLO 653 C.C.
Art. 653 del Codice Civile - LEGATO DI COSA GENERICAMENTE DETERMINATA
1. E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n' era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.
Lego al mio caro amico Filippo (Nome Cognome) nato a il residente in via n la piena proprietà di un’autovettura utilitaria del valore approssimativo di euro ( )
LEGATO DI COSA NON ESISTENTE NELL’ASSE – ARTICOLO 654 C.C.
Art. 654 del Codice Civile - LEGATO DI COSA NON ESISTENTE NELL'ASSE -1. Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
2. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Lego a Franco (Nome Cognome) nato a il residente in via n ,appassionato come me del buon bere, venti delle mie bottiglie di vino piemontese.
LEGATO DI COSA SOLO IN PARTE DEL TESTATORE – ARTICOLO 652 C.C.
Art. 652 del Codice Civile - LEGATO DI COSA SOLO IN PARTE DEL TESTATORE –
1. Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.
A – prima ipotesi:
Lego a mio cugino Pino (Nome Cognome) nato a il residente in via n la piena proprietà della villa sita in Rapallo via n .
B – seconda ipotesi :
Lego a mio cugino Pino (Nome Cognome) nato a il residente in via n la piena proprietà della villa sita in Rapallo via n della quale sono comproprietario unitamente a Renzo.
LEGATO DI CREDITO O DI LIBERAZIONE DA DEBITO – ART. 658 C.C.
Art. 658 del Codice Civile - LEGATO DI CREDITO O DI LIBERAZIONE DA DEBITO
1. Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
2. L' erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovano presso il testatore.
A – prima ipotesi
Lego ad Alberto (Nome Cognome) nato a il residente in via n il credito da me vantato nei confronti di Pino (Nome Cognome) nato a il residente in via n in ragione delle prestazioni professionali da me svolte nei suoi confronti e mai pagate per euro ( )
B – seconda ipotesi
Lego ad Alberto (Nome Cognome) nato a il residente in via n la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a titolo di liberazione del debito che egli ha nei miei confronti della pari somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in ragione di una fornitura di materiale di cartoleria mai pagata.
LEGATO DI DIRITTO DI SUPERFICIE
Lego ad Alessandro (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di superficie sul terreno edificabile di mia proprietà sito in Asti lungo la via .
LEGATO DI EREDITA’
Lego a Silvano (Nome Cognome) nato a il residente in via n l’eredità lasciatami dal mio amico Carlo e da me accettata con atto a rogito dottor Romolo Romani Notaio in in data n repertorio registrato a il al n e trascritto a il al n .
LEGATO DI MANTENIMENTO
Lego a mia nipote Isabella (Nome Cognome) nata a il residente in via n il diritto di ricevere fino all’età di venticinque anni tutto quanto le occorra per soddisfare ogni sua esigenza e garantirgli un adeguato tenore di vita.
LEGATO DI NUDA PROPRIETA’
Lego a Giovanni (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di nuda proprietà della villa sita in Santa Margherita Ligure in via Garibaldi n. 17 della quale è usufruttuario vitalizio Gianni (Nome Cognome).
LEGATO DI PRESTAZIONI PERIODICHE – ART. 670 C.C.
Art. 670 del Codice Civile - LEGATO DI PRESTAZIONI PERIODICHE –
1. Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
2. Si può tuttavia esigere all' inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
Lego a Renato (Nome Cognome) nato a il residente in via n la rendita annua di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) da corrispondergli entro il mese di gennaio di ciascun anno per tutta la durata della sua vita.
LEGATO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN S.R.L.
Lego a Giovanni (Nome Cognome) nato a il residente in via n la quota di partecipazione alla società ALFA S.R.L. con sedein via n della quale sarò titolare al momento dell’apertura della mia successione.
LEGATO DI UNIVERSALITA’
Lego a Guido (Nome Cognome) nato a il residente in via n. tutti i miei libri e tappeti.
LEGATO DI USUFRUTTO A TERMINE
Lego ai miei amici Martino (Nome Cognome) nato a il residente in via n e Giacomo (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di usufrutto del mio appartamento sito in Rapallo alla via Cavour n. 1 in modo che Martino ne goda per i primi dieci anni e Giacomo per i successivi dieci anni dispensandoli dall’obbligo di dare cauzione e di fare l’inventario.
LEGATO DI USUFRUTTO CON FACOLTA’ DI VENDITA
Lego a Silvio (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di usufrutto vitalizio del mio appartamento sito in Milano alla via Cavour n. 1 con dispensa dall’obbligo di dare cauzione e di fare l’inventario.
Lego a Silvio la nuda proprietà del suddetto appartamento sotto la condizione sospensiva che si trovi in stato di grave bisogno e rimetto a Marco (Nome Cognome) nato a il residente in via n. l’accertamento del verificarsi dello stato di grave bisogno.
LEGATO DI USUFRUTTO CONGIUNTIVO
Lego a Carlo (Nome Cognome) nato a il residente in via n e a Giovanna (Nome Cognome) nata a il residente in via n il diritto di usufrutto vitalizio, in pari quota tra loro, sull’appartamento sito in Rapallo alla via Cavour n. 1 dispensandoli espressamente dall’obbligo di dare cauzione e di fare inventario.
LEGATO DI USUFRUTTO
Lego a Martino (Nome Cognome) nato a il residente in via n il diritto di usufrutto vitalizio del mio appartamento sito in Milano alla via Cavour n. 1 dispensandolo dall’obbligo di dare cauzione e di fare l’inventario.
LEGATO IMPOSTO A UN SOLO EREDE – ART. 663 C.C.
Art. 663 del Codice Civile - LEGATO IMPOSTO A UN SOLO EREDE - 1. Se l' obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
2. Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Lego a favore del mio caro amico Alessandro (Nome Cognome) nato a il residente in via n la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).
Dispongo che l’obbligo di adempiere il presente legato ricada unicamente su mio figlio Francesco.
LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA – ART. 552 C.C.
Art. 552 del Codice Civile - DONAZIONI E LEGATI IN CONTO DI LEGITTIMA
1. Il legittimario che rinunzia all' eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall' imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazion, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l' eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest' ultimo.
Lego a mio figlio Carlo, in conto di legittima, il diritto di piena proprietà della mia villa sita in Santa Margherita Ligure alla via Ammiraglio Nelson n. 71.
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA – ART. 551 C.C.
Art. 551 del Codice Civile - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA
1. Se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
2. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
3. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l' eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Lego a mio figlio Carlo, in sostituzione della legittima, il diritto di piena proprietà della mia villa sita in Santa Margherita Ligure alla via Ammiraglio Nelson n. 71.
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA CON FACOLTA’ DI CHIEDERE IL SUPPLEMENTO – ART. 551 C.C.
Art. 551 del Codice Civile - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA
1. Se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
2. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
3. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l' eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Lego a mio figlio Carlo, in sostituzione della legittima con espressa attribuzione della facoltà di chiedere il supplemento, il diritto di piena proprietà della mia villa sita in Santa Margherita Ligure alla via Ammiraglio Nelson n. 71.
PRELEGATO – ART. 661 C.C.
Art. 661 del Codice Civile – PRELEGATO - 1. Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l' eredità si considera come legato per l' intero ammontare.
Prelego a favore di mio figlio Tullio il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Roma Via Garibaldi n. 1.
SOSTITUZIONE ORDINARIA – ART. 688 C.C.
Art. 688 del Codice Civile
Casi di sostituzione ordinaria
1. Il testatore può sostituire all' erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l' eredità.
2. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Istituisco erede universale mia moglie Mevia (Nome Cognome) nata a il residente in via numero .
Per il caso che mia moglie Mevia non possa o non voglia accettare l'eredità le sostituisco Claudia (Nome Cognome)nata il residente in via numero .
E’ possibile prevedere anche ulteriori sostituzioni a quella prospettata non essendovi alcun limite di legge.
SUBLEGATO – ART. 662 C.C.
Art. 662 del Codice Civile - ONERE DELLA PRESTAZIONE DEL LEGATO - 1. Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
2. Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Lego a favore del mio caro amico Andrea (Nome Cognome) nato a il residente in via n. il diritto di piena proprietà della palazzina composta da cinque appartamenti sita in Vercelli alla via Cavour n. 1.
Sublego a favore di Valeria (Nome Cognome) nata a il residente in via n. ed a carico di Andrea il diritto di piena proprietà dei due appartamenti posti al primo piano della casa sita in Vercelli alla via Cavour n. 1.


Avvocato Antonio Pedrazzoli
Milano - Piazza Castello n. 1
Partita IVA: 02073100030
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