LEGGE APPLICABILE ALLA SUCCESSIONE
Una domanda che è importante porsi è quale legge si applica nel caso in cui la persona della cui successione si tratta sia stata in vita residente all’estero.
Il riferimento normativo che ci aiuta a risolvere questo primo quesito è il Regolamento Europeo delle Successioni del 4 Luglio 2012, n. 650/2012, che trova applicazione dal 17 agosto 2015.
L’articolo 21, primo comma, del citato Regolamento stabilisce, quale criterio generale per individuare la normativa applicabile, quello della residenza abituale. Da tale principio si ricava che, fatta salva l’applicazione di altri criteri suppletivi, la successione di colui che risiede abitualmente all’estero è quella dello Stato nel quale risiede.
Tale criterio ha, tuttavia, delle mitigazioni derivanti dallo stesso citato art. 21 il quale stabilisce che “Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.”
Rimane la possibilità che il defunto abbia scelto quale legge applicabile alla propria successione quella dello Stato di cui aveva la cittadinanza.
Tale possibilità è data dall’art. 22 del Regolamento Europeo delle Successioni.
Tale norma introduce il principio in forza del quale per una persona è possibile scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, c.d. “professio iuris”.
Occorrerà, quindi, verificare se il defunto, pur avendo la propria residenza abituale all’estero, abbia optato per tale scelta.