L'olografia - Avvocato Successioni Milano - Avv. Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli
AVVOCATO
PRIMO COLLOQUIO GRATUITO
CHIAMACI
Milano - Piazza Castello 1
Antonio Pedrazzoli
AVVOCATO
Milano - Piazza Castello 1
Antonio Pedrazzoli
AVVOCATO
Milano - Piazza Castello 1
Antonio Pedrazzoli
AVVOCATO
Milano - Piazza Castello 1
Antonio Pedrazzoli
AVVOCATO
PRIMO COLLOQUIO GRATUITO
CHIAMACI
Milano - Piazza Castello 1
Vai ai contenuti
L’olografia
L’articolo 602 del codice civile fissa quelli che devono essere i caratteri propri del testamento olografo:
“[1] Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
[2] La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
[3] La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”
La prima caratteristica che deve avere è quella dell’olografia e cioè del fatto che deve essere interamente scritto a mano dal testatore.
La scrittura deve avere il carattere della personalità e della abitualità.
Questo significa che la scrittura deve senza dubbio essere riconducibile a quella sempre usata da chi redige il proprio testamento.
Può capitare che chi predispone il proprio testamento per le ragioni più varie utilizzi uno stile di scrittura per lui non usuale.
In questo caso sarà rilevante l’aspetto probatorio che potrà essere fornito come ad esempio la testimonianza di un’altra persona che ha assistito alla sua stesura.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
Milano - Piazza Castello n. 1
Partita IVA: 02073100030
Torna ai contenuti