L’olografia
L’articolo 602 del codice civile fissa
quelli che devono essere i caratteri propri del testamento olografo:
“[1] Il testamento olografo deve
essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
[2] La sottoscrizione deve essere
posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e
cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del
testatore.
[3] La data deve contenere
l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è
ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore,
della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in
base al tempo del testamento.”
La prima caratteristica che deve avere
è quella dell’olografia e cioè del fatto che deve essere interamente scritto a
mano dal testatore.
La scrittura deve avere il carattere
della personalità e della abitualità.
Questo significa che la scrittura deve
senza dubbio essere riconducibile a quella sempre usata da chi redige il proprio
testamento.
Può capitare che chi predispone il
proprio testamento per le ragioni più varie utilizzi uno stile di scrittura per
lui non usuale.
In questo caso sarà rilevante
l’aspetto probatorio che potrà essere fornito come ad esempio la testimonianza
di un’altra persona che ha assistito alla sua stesura.