I DEBITI EREDITARI
Veniamo a trattare un tema che comporta molto spesso notevoli problemi in sede di apertura della successione e cioè il pagamento dei debiti.
Il legislatore all’art. 752 c.c. stabilisce che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.”
Il principio che vige è, dunque, quello che ciascun coerede è tenuto a pagare i debiti ereditari in misura proporzionale alla quota di eredità che ha ricevuto.
È bene tenere presente che del dedito ereditario come sopra quantificato il chiamato all’eredità, che l’abbia accettata senza beneficio d’inventario, risponde secondo il principio stabilito dall’articolo 2740 c.c. con tutto il suo patrimonio con una responsabilità che deve essere qualificata personale ed illimitata.
Può, tuttavia, darsi il caso che il testatore abbia disposto che il pagamento dei debiti avvenga in misura diversa e secondo le sue volontà.