Il testamento pubblico
Una delle prime figure che ci viene alla mente
quando pensiamo al testamento è senza dubbio il Notaio.
Certamente la redazione del testamento con l’ausilio
di un Notaio è la via più saggia che si possa percorrere per regolare la nostra
successione perché il suo contributo tecnico e giuridico ci può essere di
fondamentale aiuto affinché il nostro scritto abbia tutti quei requisiti di
forma e di contenuto idonei a far sì che raggiunga il proprio scopo.
Il testamento redatto con l’aiuto del Notaio
si chiama pubblico.
Questo non significa che può essere letto da
chiunque ma è semplicemente il nomen iuris che la legge gli attribuisce.
Il testamento pubblico si chiama così perché è
ricevuto da un pubblico ufficiale, il Notaio, e viene predisposto all’interno
di un atto notarile alla presenza dei testimoni.
Una volta sottoscritto dai testimoni, dal
testatore e dal Notaio viene conservato da quest’ultimo in un particolare
registro, chiamato degli atti di ultima volontà, e lì rimane fino alla notizia
della nostra morte.
Quando il Notaio ne avrà avuto notizia
procederà alla sua “registrazione” il che significa che lo renderà conoscibile
a chiunque ne voglia avere copia e, quindi in particolar modo, ai chiamati all’eredità.
Qualora il Notaio dovesse premorire rispetto
al testatore o andare in pensione nessun problema, il testamento verrà
conservato nel competente Archivio Notarile e sarà “registrato” nel momento in
cui verrà comunicata la morte del testatore.
Il testamento pubblico è regolato dall’articolo
603 c.c. il quale testualmente recita: “1. Il testamento pubblico è ricevuto
dal notaio in presenza di due testimoni.
2. Il testatore, in presenza dei testimoni,
dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del
notaio stesso.
3. Questi dà lettura del testamento al
testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta
menzione nel testamento.
4. Il testamento deve indicare il luogo, la
data del ricevimento e l' ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal
testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o
può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio
deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell' atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto
si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di
queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono
intervenire quattro testimoni.”
Sebbene, come ho detto sopra, la forma del
testamento migliore che possiamo scegliere è quella del testamento pubblico
redatto con l’ausilio del Notaio è bene comunque informarsi bene prima su tanti
aspetti relativi al suo contenuto che aiutano certamente sia noi che il Notaio
a scrivere le nostre volontà.