Il testamento dei militari e assimilati
L’articolo 617 del codice civile disciplina il testamento dei militari e degli assimilati.
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni.
In questo caso il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni.
Nel caso in cui il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Una volta che il testamento viene redatto deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, il quale a sua volta ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
L’articolo 618 del codice civile fissa precisi termini per l’utilizzo di questo testamento speciale.
In particolare possono servirsi di questa forma di testamento speciale soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento redatto in questa forma perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.