Il testamento di militari e assimilati - Avvocato Successioni Milano - Avv. Pedrazzoli

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Il testamento dei militari e assimilati
 
 
L’articolo 617 del codice civile disciplina il testamento dei militari e degli assimilati.
 
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni.
 
In questo caso il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni.
 
Nel caso in cui il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
 
Una volta che il testamento viene redatto deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, il quale a sua volta ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
 
L’articolo 618 del codice civile fissa precisi termini per l’utilizzo di questo testamento speciale.
 
In particolare possono servirsi di questa forma di testamento speciale soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
 
Il testamento redatto in questa forma perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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Partita IVA: 02073100030
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